1. Per la realizzazione di interventi volti alla promozione della produzione e della distribuzione cinematografiche, lo Stato prevede, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 117 della Costituzione, appositi incentivi destinati alla produzione, distribuzione e proiezione dei film di cortometraggio e mediometraggio.
1. Per film di cortometraggio si intende il film di lunghezza non inferiore a 290 metri ovvero il film girato in pellicola di durata massima pari a 16 minuti.
2. Per film di mediometraggio si intende il film girato in pellicola di durata massima pari a 40 minuti.
1. I film di cortometraggio sono inseriti nel circuito di esercenza cinematografica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I gestori delle sale cinematografiche sono obbligati alla proiezione di film di
1. I film di mediometraggio sono inseriti nel circuito di esercenza cinematografica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere proiettati due per volta nelle sale cinematografiche, al fine di equiparare la durata complessiva della proiezione a quella di un film di lungometraggio.
2. I gestori delle sale cinematografiche sono obbligati alla proiezione di film di mediometraggio per almeno 250 giorni all'anno e con le modalità previste dal comma 1.
1. Il 50 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, che abbiano la contabilità ordinaria impiegata, rispettivamente, nella produzione di nuovi film di cortometraggio e mediometraggio, dichiarati nazionali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e nella coproduzione maggioritaria italiana, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
2. L'agevolazione di cui al comma 1 deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire.
1. Ai registi di età non superiore a 35 anni, che presentano domanda alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, corredata della sceneggiatura per la messa in scena dei film di cui all'articolo 2, previa valutazione della commissione competente, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a valere sulle somme stanziate annualmente per il settore cinematografico dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'IRES.
1. I gestori delle sale cinematografiche hanno diritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, a un contributo forfetario pari allo 0,10 per cento del totale stanziato annualmente per il settore cinematografico dal FUS.
2. I gestori delle sale cinematografiche hanno inoltre diritto, per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari all'1 per cento, sul totale degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in